DGR (Delibera della Giunta Regionale) Toscana n. 1579 del 23 dicembre 2024
La Delibera della Giunta Regionale (DGR) Toscana n. 1579 del 23 dicembre 2024 riguarda principalmente l’individuazione delle aree prioritarie a rischio radon ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs 101/2020.
Cosa cambia per i luoghi di lavoro in Toscana a seguito di questa DGR:
Il focus principale della DGR è la prevenzione e la gestione del rischio radon, che è un gas radioattivo naturale che può accumularsi negli ambienti chiusi, inclusi i luoghi di lavoro.
In particolare, la DGR:
• Individua le aree geografiche della Toscana considerate “prioritarie” a rischio radon. Questo significa che in queste zone, la probabilità di trovare elevate concentrazioni di radon negli edifici è maggiore. Tra le aree menzionate figurano l’arcipelago Toscano (in particolare l’isola del Giglio), il Monte Amiata e l’area di Bolsena-Latera.
• Ribadisce l’importanza della valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro, che deve essere inclusa nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale.
• Sottolinea che la relazione tecnica redatta da un tecnico esperto costituisce parte integrante del DVR per quanto riguarda il rischio radon.
• Implica l’obbligo di misurazione della concentrazione di radon negli edifici, specialmente in quelli situati nelle aree prioritarie e/o in presenza di determinate condizioni strutturali (es. locali interrati o seminterrati).
• Richiede la messa in sicurezza degli edifici che, a seguito delle misurazioni, presentano concentrazioni di radon superiori ai livelli di riferimento stabiliti dalla normativa (300 Bq/m³ per gli edifici esistenti, inclusi i luoghi di lavoro, e 200 Bq/m³ per le nuove costruzioni e gli edifici con accesso di pubblico costruiti dopo il 31 dicembre 2024).
Adempimenti necessari per i luoghi di lavoro:
Per i datori di lavoro in Toscana, specialmente quelli che operano in edifici situati nelle aree prioritarie individuate dalla DGR 1579/2024 o in edifici con particolari caratteristiche (come seminterrati o interrati), gli adempimenti principali sono:
1. Verificare se il luogo di lavoro si trova in un’area prioritaria a rischio radon. La DGR fornisce le indicazioni sulle zone specifiche.
2. Effettuare la valutazione del rischio radon: Anche se non in un’area prioritaria, il datore di lavoro deve comunque valutare il rischio radon, soprattutto se ci sono locali interrati o seminterrati. In particolare, è necessario includere la valutazione del rischio radon nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
3. Eseguire le misurazioni della concentrazione di radon:
o Le misurazioni devono essere effettuate da soggetti qualificati (esperti in interventi di risanamento radon).
o Le misurazioni devono coprire un periodo di almeno un anno, preferibilmente con rilevazioni su due semestri per tenere conto delle variazioni stagionali.
o In caso di superamento dei livelli di riferimento (300 Bq/m³ per gli edifici esistenti), è obbligatorio adottare interventi di risanamento per ridurre la concentrazione di radon al di sotto del livello di riferimento.
4. Nomina di un esperto in interventi di risanamento radon: Il D.Lgs 101/2020 prevede la figura dell’esperto in interventi di risanamento radon che ha il compito di redigere la relazione tecnica e supportare il datore di lavoro nelle azioni di bonifica.
5. Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori esposti o potenzialmente esposti al rischio radon devono essere informati e formati sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione.
6. Aggiornamento del DVR: Ogni volta che ci sono cambiamenti significativi (es. nuove misurazioni, interventi di risanamento, variazioni strutturali), il DVR deve essere aggiornato.
L’obbligo di misurazione della concentrazione di radon, come indicato dalla DGR Toscana n. 1579 del 23 dicembre 2024 e dal D.Lgs. 101/2020, si applica specificamente ai luoghi di lavoro situati in locali semisotterranei o al piano terra all’interno delle aree individuate come prioritarie.
Quindi, la normativa attuale si concentra su questi piani per l’obbligo di misurazione. Generalmente, i piani superiori al piano terra non sono soggetti a questo obbligo specifico, a meno che non vi siano particolari condizioni strutturali o geologiche che possano favorire l’accumulo di radon anche a quote più elevate, ma questo non è il caso previsto dalla normativa di base per le aree prioritarie.
In sintesi: l’obbligo riguarda i locali semisotterranei/interrati e quelli al piano terra.
Se l’attività lavorativa si trova all’interno di un comune individuato come area prioritaria a rischio radon dalla DGR Toscana n. 1579 del 23 dicembre 2024, le cose cambiano in modo significativo e gli obblighi diventano più stringenti.
Ecco cosa cambia:
1. Obbligo di misurazione della concentrazione di radon (anche al piano terra):
• Il punto cruciale: Ai sensi dell’Art. 16 del D.Lgs. 101/2020, se il tuo luogo di lavoro si trova in un’area prioritaria a rischio radon individuata dalla Regione, scatta l’obbligo di misurazione della concentrazione media annua di radon non solo nei locali seminterrati o interrati, ma anche nei locali situati al piano terra. Questo è un elemento fondamentale della DGR.
• Comuni interessati in Toscana: I comuni individuati dalla DGR 1579/2024 come aree prioritarie sono:
o Provincia di Siena: Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio
o Provincia di Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano
o Provincia di Livorno: Marciana, Marciana Marina
2. Valutazione del rischio rafforzata nel DVR:
• La presenza in un’area prioritaria rende la valutazione del rischio radon una componente indispensabile e prioritaria del tuo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Non è più una semplice “considerazione”, ma un punto che richiede un’analisi approfondita e, salvo casi eccezionali, le misurazioni.
• Dovrà essere allegata al DVR una relazione tecnica redatta da un esperto in interventi di risanamento radon, che certifichi le misurazioni effettuate e, in caso di superamento dei limiti, proponga gli interventi necessari.