Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili devono dotarsi di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. Questo è quanto disposto dall’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, secondo il quale sono tenuti al possesso di detta patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. Pertanto, i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Sono invece, normativamente esclusi, i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale come ingegneri, architetti, geometri.

Ma cosa deve intendersi con “patente a crediti”?


La patente a crediti è uno strumento che certifica il livello di conformità alle norme di sicurezza di imprese e lavoratori autonomi che operano all’interno di cantieri. Il funzionamento è simile a quello della patente di guida per i veicoli: si parte con un punteggio di 30 crediti che potranno essere decurtati in caso di infrazioni alle norme di sicurezza, incrementati (fino a 100 crediti), ovvero recuperati sulla base di precise condizioni o iniziative virtuose in materia di sicurezza sul lavoro. Per lavorare in cantiere la patente dovrà avere almeno 15 crediti.


I crediti saranno assegnati nel modo seguente:
• crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
• crediti per storicità dell’azienda: 30 crediti complessivi, di cui fino a un massimo 10 attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto, oltre a un massimo di altri 20 crediti di incremento per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio;
• crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
L’upgrade dei crediti aggiuntivi sarà attivo dal 1° gennaio 2025, a condizione di non avere nel frattempo subito decurtazioni.
In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
In presenza di sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della patente diminuirà proporzionalmente alla gravità delle trasgressioni commesse.

Il rilievo di più infrazioni nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo, comporterà una decurtazione dei crediti maggiore, ma mai eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.


Le fattispecie che comportano la perdita dei crediti sono tipizzate nella norma.


E’ comunque fatta salva la possibilità di recuperare i punti perduti, ma in caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia sarà subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.
La Commissione territoriale dovrà tenere conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e dell’eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.
La verifica del possesso della patente a crediti, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 81/2008 invece, è onere del committente oltre che del responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, ovvero in caso di subappalto.
L’omissione dell’accertamento in questione, così come disposto dall’art. 157 del D. Lgs. 81/2008, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dell’importo minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91.


La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
Ai suddetti privi della patente, ovvero con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:
• Una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza;
• L’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
In ogni caso, il rilascio della patente è garantito ai possessori dei seguenti requisiti:
• Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
• Adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
• Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
• Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
• Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
• Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti può essere attestato in alcuni casi mediante autocertificazione e, in altri, mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.


Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.
La patente potrà essere revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la mendacità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.
Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo al rilascio, invece, non compromette l’utilizzabilità della patente, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dalla normativa.
La revoca rientra nella competenza della Direzione interregionale e della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro e, farà seguito a un colloquio con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente oltre che, da un’analisi della gravità dei fatti.
In ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca, è garantita la possibilità di chiedere il rilascio di una nuova patente.
La patente a crediti potrà anche essere cautelarmente sospesa, per un massimo di dodici mesi, dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente nei seguenti casi:
• In caso di infortunio mortale imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata (sospensione obbligatoria);
• In caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p. (sospensione facoltativa).

La durata della sospensione dovrà essere determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso e, in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvederà alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
Concludendo, si precisa che, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente alla patente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Piombino, 05/11/2024

Avv. Annika Cinci