Circa l’individuazione della figura del preposto le norme da analizzare sono l’art. 18 comma 1 lett. b-bis), l’art. 2 comma 1 lett. e) e l’art. 19 del d.lgs. 81/2008, nessuna delle quali indica specifici requisiti o incompatibilità, l’imitandosi l’art. 2 comma 1 lett. e) a individuarne la definizione e l’art. 19 le funzioni.
In merito devono essere approfonditi anche l’art. 18 comma 1 lett. c) e l’art. 28 del d.lgs. 81/2008, entrambi, come sopra, non fanno menzione di specifici requisiti e/o incompatibilità per lo svolgimento della funzione de quo, ma trattasi di norme generali, specificanti la prima, come il datore di lavoro nell’affidare le funzioni del preposto debba tenere in considerazione delle capacità del lavoratore e la seconda come invece, debba tener conto dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale.
Pertanto, alcuna norma concernente la figura del preposto nel nostro ordinamento indica dei limiti allo svolgimento di detta funzione, l’unica condizione è quella riguardante la capacità di fatto e di diritto del soggetto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
Non esiste quindi una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).
E’ quindi sufficiente che l’apprendista sia titolare di fatto dei relativi poteri e sia in possesso della dovuta esperienza.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte con la sent. n. 6790 del 15 febbraio 2024, sancendo come, “l’equiparazione inidoneità-apprendistato non è normativamente sancita” e come altresì, l’inidoneità allo svolgimento dei compiti di preposto alla sicurezza desunta dalla sola qualifica giuslavoristica rivestita dall’apprendista sia illegittima e irragionevole, dovendo essere piuttosto concretamente accertata in relazione alle specifiche competenze ed agli efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, in connessione con la responsabilità del datore di lavoro.
Di conseguenza, gli Organi di Vigilanza non potranno desumere l’inidoneità al ruolo solo dalla qualifica contrattuale, ma occorrerà la verifica concreta delle competenze e dell’effettiva capacità di prevenire eventi lesivi.
Pertanto, la formazione ricevuta non dovrà essere solo un adempimento burocratico, ma dovrà garantire le abilità necessarie alla mansione, tenendo conto della specificità dell’attività lavorativa.
Saranno quindi ammessi anche riscontri diretti, come dichiarazioni dei colleghi e rappresentanti dei lavoratori.
Infine, è essenziale che l’impresa tenga traccia della valutazione svolta e sia pronta a dimostrarne la coerenza con la normativa e con le reali esigenze di sicurezza operativa.
In tal senso si è espresso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 6261/2025.

Piombino, 21/07/2025

Avv. Annika Cinci