Vi informiamo che è stato pubblicato nella G. U. serie generale n. 167 del 18 luglio u.s. il Decreto Legislativo n. 103 del 12.07.2024, che concerne la “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, in attuazione della legge annuale per la concorrenza (legge 5 agosto 2022, n. 118).
Il Decreto mira alla razionalizzazione dei controlli sulle attività economiche e contiene riferimenti anche alle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il nuovo decreto rientra nel nuovo Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» dell’attività economica.
Le violazioni di sicurezza sul lavoro restano invece escluse dai casi in cui si applica la nuova “Diffida” amministrativa prevista dal Decreto.
Si riassumono i principali elementi di novità introdotti dal decreto:
il “controllo collaborativo” (art.2) che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle proprie attività più che produrre sanzioni.
l’impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse (art.5) sullo stesso operatore, la limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa e la valorizzazione del contraddittorio anche nell’eventuale fase sanzionatoria” afferma il Ministro.
Art.3 – Introduzione di un sistema di identificazione del rischio (su base volontaria), cui consegue il rilascio di un bollino certificativo di c.d. “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno.
Il Dipartimento Funzione pubblica censirà tutti i controlli (art.2) previsti dalla legislazione vigente per eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni, così da individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati.
un periodo di franchigia per chi ha superato positivamente un controllo (art.5), con il rafforzamento del rapporto di fiducia reciproca tra Istituzioni e attività economiche che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme, salve ovviamente le attività conseguenti a indagini giudiziarie o a qualificate segnalazioni di terzi e per i controlli in materia di sicurezza sul lavoro;
introduzione del “diritto all’errore scusabile” (art.6) per alcune fattispecie di violazione meno gravi e di carattere formale, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata dall’operatore.
Meccanismi di dialogo e collaborazione (art.7) in caso di condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale.
Criteri di attribuzione del rischio basso
All’articolo 3, la sicurezza sul lavoro compare insieme alla protezione ambientale e all’igiene e sicurezza pubblica tra gli ambiti ai quali si applica il nuovo “Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» dell’attività economica” e per i quali si introduce il bollino certificativo di c.d. “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno.
Sempre l’articolo 3 prevede al comma 2 che per ogni ambito, quindi anche per la sicurezza sul lavoro, l’UNI dovrà elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile il Report certificativo.
Tali prassi saranno poi approvate con Decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le amministrazioni interessate. Decreti che dovranno individuare gli elementi essenziali e il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.
In base al comma 3 dell’articolo 3 per la determinazione del rischio basso di impresa da certificare con apposito bollino, si farà riferimento alla sussistenza di alcuni parametri ovvero:
il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.
In base al comma 4, il Report certificativo del basso rischio di attività viene rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA).
Come ottenere il Report certificativo “Basso rischio”?
I titolari di attività economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o più ambiti omogenei possono farne domanda ad uno degli organismi nominati al comma 4. L’Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l’inserimento nel fascicolo informatico di impresa.
In base al comma 7 dopo il rilascio del Report, l’organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento. Ove non vi siano più le condizioni di basso rischio, il Report certificativo è immediatamente revocato dandone comunicazione all’Organismo unico di accreditamento.
All’articolo 5 del Decreto, laddove si parla dei principi generali che regoleranno il procedimento di controllo delle attività economiche arriva una esclusione per la sicurezza sul lavoro: il comma 3 lascia ferma l’immediata effettuazione dei controlli nel caso di:
richiesta dell’autorità giudiziaria;
segnalazioni di soggetti privati o pubblici;
nei casi previsti dall’UE;
nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Al di fuori di questi casi, amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.
Il “Dirito all’errore scusabile”
Nell’articolo 6 del Decreto 103/2024 si parla di sicurezza sul lavoro all’interno dell’istituzione del “diritto all’errore scusabile” per alcune fattispecie di violazione meno gravi e di carattere formale.
Il meccanismo congegnato dal decreto prevede che l’organo di controllo:
nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili che prevedano violazioni per le quali è prevista sanzione amministrativa non superiore nel massimo a cinquemila euro
può inviare una diffida l’interessato a porre termine alla violazione e a rimuovere le conseguenze dell’illecito
Ma l’istituto della diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro e anche la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Ulteriormente l’articolo 6 al comma 3 specifica che si arriva alla revoca del Report certificativo per
il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida
ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Potete scaricare il testo del nuovo decreto da qui.