Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che apporta alcune significative modifiche al D. Lgs. 152 del 2006, con entrata in vigore dal 26 settembre.
Alcune modifiche entreranno invece in vigore dopo l’emanazione dei decreti attuativi.
Si riassumono le principali novità che sono state introdotte:
- Responsabilità estesa del produttore: con decreto attuativo saranno introdotte e misure per assicurare la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto. I produttori dovranno quindi iscriversi al “Registro nazionale dei produttori”, versare un contributo che copra i costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto e trasmettere al Registro i dati relativi all’immesso sul mercato nazionale.
- Raccolta differenziata dei rifiuti organici: entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici dovranno essere differenziati e riciclati alla fonte.
- Definizione e classificazione dei rifiuti: vengono modificate e introdotte nuove definizioni per rifiuti urbani e imballaggi compositi.
- Deposito temporaneo prima della raccolta senza la necessità di alcun tipo di autorizzazione, potrà essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e per i rifiuti da costruzione e demolizione, presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
- Responsabilità del produttore/detentore per rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento D13, D14, D15: la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento.
- Sistema di tracciabilità dei rifiuti: dopo la cancellazione del SISTRI verrà istituito un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti: il “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.
- Registro cronologico di carico e scarico: sono inseriti nuovi obblighi di tenuta e tempistiche di registrazione, modalità alternative alla tenuta del registro per le attività di manutenzione.
- Tempistiche di tenuta dei registri e dei FIR: i tempi di conservazione dei registri e dei FIR scendono a 3 anni.
- Trasporto dei rifiuti: fino all’emanazione del decreto che istituirà il “Registro nazionale dei produttori” e i relativi documenti di trasporto, continua ad essere valido il modello di Formulario (FIR). SI conferma che la trasmissione della IV copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata.
- Responsabilità nella compilazione del formulario: ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore.
- Spedizioni transfrontaliere: il formulario è sostituito dai documenti previsti dall’articolo 194 (come già in uso), anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
- Sottoprodotti di origine animale: sostituzione del FIR con il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009
- Micro- raccolta: deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore.
- Piccoli interventi edili e attività di pulizia/disinfestazione, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
- Trasporto Intermodale: Il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale non deve superare il termine finale di 30 giorni.
Il testo del provvedimento può essere scaricato dal ns sito internet da questo link.
I ns tecnici sono a disposizione per i chiarimenti e l’assistenza del caso.
Con fermezza e dedizione ce la faremo.
Cordiali saluti
Studio Arcadia Srl