Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19 della legge 10 del 9 gennaio 1991, le aziende interessate sono tenute a comunicare il nominativo dell’Energy manager entro il 30 aprile.

Le soglie oltre le quali diventa obbligatoria la nomina di tale soggetto, espresse in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), sono le seguenti:
– 10.000 tep per le imprese del settore industriale;
– 1.000 tep per i soggetti dei settori civile, trasporti e terziario.

L’incarico di “Energy manager”, quale tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia consiste nella raccolta e nell’analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell’uso efficiente dell’energia nella propria struttura e può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno.

Il responsabile nominato ai sensi dell’articolo 19 della legge 10/91 viene inserito nell’elenco curato e gestito dalla FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) per incarico del Ministero dello sviluppo economico.

La comunicazione va fatta mediante la piattaforma web FIRE https://nemo.fire-italia.org/site.

I ns tecnici sono a disposizione per i chiarimenti che fossero necessari.